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Comune di Gerano

Autocertificazioni

Chi deve accettare l’autocertificazione:
Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore, il DPR 28/12/2000 n.445 , pubblicato sul supplemento n.30 della G.U. n. 42 del 20/02/2001. Trattandosi di un “Testo unico” con questo decreto sono state accorpate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dichiarazioni sostitutive e di Autocertificazione. Di conseguenza, sono abrogati la legge 4/01/1968 n. 15 e il DPR 20/08/1998 n.403, e alcune disposizioni delle leggi Bassanini.
Le amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti quei casi in cui si può fare l’autocertificazione.
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni pubbliche costituisce una violazione ai doveri d’ufficio.
Le amministrazioni devono accettare le autocertificazioni oppure avvalersi dei dati in loro possesso, ovvero, acquisirli direttamente facendosi indicare dal cittadino tutti gli elementi occorrenti per acquisirli
Le dichiarazioni sostitutive sono due tipi:

  • dichiarazione sostitutive di certificazioni ( art. 46 D.P.R. 445/2000 ) 
  • dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà ( art. 47 D.P.R. 445/2000 )

Chi deve accettare l’autocertificazione:
le amministrazioni pubbliche.
I servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, rete telefoniche … (Enel, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Autostrade…sono tenuti ad accettare l’autocertificazione)
Privati: è possibile presentare autocertificazione a privati (Banche e Assicurazioni) che decideranno in tutta libertà se accettarla o meno. Cioè è una loro facoltà.
I Tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione.
 
Chi può fare l’autocertificazione?
Cittadini italiani
Cittadini dell’Unione Europea;
Cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Ecco quanto è possibile attestare con autocertificazione:

  • Tutti i dati anagrafici 
  • Tutti i dati sullo stato civile
  • Estratti degli atti di stato civile limitati a matrimoni, adozioni, figli a carico 
  • Titoli di studio acquisiti 
  • Esami universitari e di Stato 
  • Situazione reddito a fini fiscali 
  • Codice fiscale 
  • Partita Iva 
  • Stato di disoccupazione 
  • Qualità di casalinga 
  • Qualità di pensionato 
  • Qualità legale rappresentante 
  • Adempimento o meno degli obblighi militari 
  • Dichiarazione di vivere a carico 
  • Assenza di condanne penali
     

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo ( art. 37 D.P.R. 445/2000 )
 
Responsabilità
Ogni cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli su quanto dichiarato per attestarne la verità e, in caso di falsa dichiarazione, il cittadino viene denunciato all’Autorità Giudiziaria; è prevista condanna penale e decadenza dei benefici eventualmente ottenuti con l’autocertificazione.
 
Domande e autocerticazioni per fax e per via email:
Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.
L’uso di e-mail può avvenire soltanto con la “firma digitale” o con la carta di identità elettronica.
L’art. 38 del DPR 445/2000 disciplina le MODALITA’ con le quale vengono redatte le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni:

  • Le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall’interessato alla presenza del dipendente addetto al ricevimento. 
  • Le autocertificazioni sono invece redatte e sottoscritte dall’interessato, il quale le presenta con allegata la fotocopia di un proprio documento di identità.

L’art. 35 del DPR 445/2000 , elenca quali sono i documenti ammessi, per identificare il soggetto sottoscrittore (in particolare, elenca quali sono i documenti di riconoscimento ammessi, oltre alla carta di identità).
 
In ogni caso, ai sensi dell’ art. 48 del DPR 445/2000 , sia le dichiarazioni sostitutive, sia le autocertificazioni devono contenere due elementi:

  1. il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci;
  2. l’informativa di cui all’art. 10 della legge 31/12/1996 n.675, in materia di privacy.

 
Casi Particolari:
Si segnala il caso in cui chi deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni di salute. In questo caso, l’art. 4 del DPR 445/2000 ammette una dichiarazione sostitutiva, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, che può essere sottoscritta davati al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante, da parte del coniuge della persona impedita, oppure, in sua assenza, da parte dei figli, o, in mancanza di questi, da parte di altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
 
Controlli
In materia di CONTROLLI sulla veridicità delle autocertificazioni, l’art. 71 del DPR 445/2000 stabilisce che ogni amministrazione ha l’obbligo di effettuare idonei controlli:

  • a campione 
  • in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
     

Ad ogni modo, in tutti i casi in cui sorgono dubbi, verrà valutata l’opportunità di effettuare idonei controlli sulle autocertificazioni. In particolare, il comma 3 dell’art. 71 del DPR 445/2000 , stabilisce che qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle IRREGOLARITA’ o delle OMISSIONI, rilevabili d’ufficio e non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione, dopo aver comunicato all’interessato tale irregolarità, è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione
 

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Dichiarazione sotitutiva antimafia per le persone fisiche 41.11 KB
Dichiarazione sotitutiva antimafia per le persone giuridiche 41.04 KB
Dichiarazione sotitutiva somministrazione pubblico servizio 41.88 KB
Dichiarazione sotitutiva atto di notorietà 41.29 KB